Novità introdotte nel TUSL 2022.
Nel mese di febbraio è stata rilasciata l’edizione 2022 del Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL 2022). Le modifiche recepiscono il Dlgs 146 del 21.10.2021, introdotte come rafforzamento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutela dei lavoratori. Nei nostri Blog (https://studio81-adr.it/blog/), avevamo già anticipato alcune di queste nuove norme.
Innanzi tutto, sono state inasprite generalmente le sanzioni, in virtù degli eventi negativi legati agli incidenti sul lavoro, particolarmente gravi nel corso del 2021. Il confronto lo possiamo fare consultando gli Artt. 55 e 56 del TUSL 2022 con le edizioni precedenti.
capo ii – sistema istituzionale
- ARTICOLI 7 e 8. Riguardano sostanzialmente una modifica agli Enti del Sistema Istituzionale, ovvero i Comitati Regionali e il Sistema Informativo Nazionale. Quindi, per i nostri fini pratici, non abbiamo implicazioni dirette.
- ARTICOLO 13 – VIGILANZA. Importante l’inserimento dell’ ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO come Ente di vigilanza aggiunto, come si evince dal Comma 1; inoltre, nei commi successivi, è richiamato l’Ente ad assolvere gli obblighi in merito.
- ARTICOLO 14 – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE. Articolo completamente riscritto, prevedendo 16 Commi per la definizione dei provvedimenti. Tra i provvedimenti più importanti (Comma 1), troviamo la sospensione della attività lavorativa quando, in fase di controllo, si riscontra l’impiego di personale lavorante e non documentato pari al 10% o superiore del totale dei lavoratori regolari presenti (in precedenza era il 20%). Inoltre, per i committenti che impiegano lavoratori autonomi occasionali, è obbligo comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territoriale il loro impiego, tramite SMS o posta elettronica. Sono, altresì, evidenziate le sanzioni in caso di omissione o trasgressione; particolare attenzione ai Datori di Lavoro che non ottemperano al provvedimento di sospensione, puniti con l’arresto e/o ammende.
capo iiI – gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE. Introduzione della Lettera b-bis) Comma 1, che riporto fedelmente: individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. In parole povere, sarà obbligatorio nominare il PREPOSTO, inquadrarlo congruamente e formarlo. Ne consegue una rivisitazione delle funzioni del preposto, regolamentate nell’ Art.19.
- ARTICOLO 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTO. L’intervento riguarda il Comma 1 lettera a), con l’aggiunta della seguente frase: “…in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti“. Inoltre, f-bis) “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate“. Ricapitolando, questo implica un maggior impegno e potere decisionale di queste figure, atto a esercitare una maggiore sorveglianza diretta sui lavoratori in capo alla sua posizione.
- ARTICOLO 26 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE. La riconfigurazione della posizione del preposto, coinvolge inevitabilmente anche questo articolo; in particolare, con l’aggiunta del Comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto“.
- ARTICOLO 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI. Particolare attenzione è stata data nel percorso formativo dei lavoratori e NON solo. Infatti è stato rivisto il Comma 7, dove, non solo i lavoratori e i loro rappresentati devono essere formati, ma anche i Datori di Lavoro, i Dirigenti e, come già in essere, i Preposti. Inoltre, per quest’ultimi, il successivo Comma 7-ter obbliga una formazione interamente in presenza e con cadenza almeno biennale.
Naturalmente, il presente TUSL 2022 raccoglie anche le successive note e circolari introdotte, ma che non ne modificano la sostanza.