SMART WORKING E ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro. Non sarà più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia. Chi non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio, verrà considerato assente ingiustificato. Palazzo Chigi ha chiarito che è d’obbligo vaccinarsi entro il primo febbraio; I lavoratori privi di green pass, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, potranno essere sospesi per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza retribuzione e, secondo il novato articolo 4 – quinquies, “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato” potranno essere sostituiti “ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore” e “con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”. La bozza del testo del decreto legge specifica che i lavoratori fragili che hanno compiuto 50anni che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute accertati e documentati potranno essere adibiti “a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”. La sanzione amministrativa, per le eventuali violazioni, è stata fissata nel pagamento di una somma compresa tra i 600 e i 1.500 euro. Il personale delegato al controllo dei dipendenti, che non ottempera a questa funzione, rischia, invece, una multa che va dai 400 a 1.000 euro. Analoghe sanzioni anche per i clienti di esercizi commerciali, bar e ristoranti e luoghi dello spettacolo, sorpresi senza green pass. I locali pubblici che non effettueranno i dovuti controlli sul possesso della certificazione rafforzata dopo tre sanzioni potranno incorrere nella chiusura fino a 10 giorni della propria attività imprenditoriale.

Smart working: il lavoro agile viene incoraggiato, ma in una circolare

Nessun articolo è dedicato, nel decreto legge, allo smart working: il lavoro agile viene però caldamente incoraggiato con una circolare emanata il 5 gennaio, simultaneamente al varo del nuovo decreto, dai ministri della funzione pubblica e del lavoro. La circolare abbandona tuttavia l’ipotesi di muovere verso il rinnovo delle regole emergenziali che, tra le altre cose incentivavano lo smaltimento delle ferie e dei permessi, decidendo di utilizzare l’impianto normativo delineato dal DM dell’8 ottobre e dalle successive linee guida concordate con sindacati ed enti territoriali. L’Esecutivo ha deciso di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e private ad usare pienamente gli strumenti di flessibilità già previsti e contenuti nelle varie discipline di settore. Le aziende private e pubbliche potranno, infatti, adottare protocolli e linee guida già emanati con l’obiettivo di organizzare lo smart working “coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.La circolare ricorda, inoltre, che le aziende possono avvalersi dei mobility manager aziendali per l’elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro, “nonché per l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro”.Lo smart working nel pubblico impiego è attivabile solo mediante l’accordo individuale previsto dall’articolo 18 della legge n. 81/2017; strumento quest’ultimo sospeso, invece, per le imprese private fino al 31 marzo. Nel corpo della circolare, per quanto concerne le imprese private, viene specificato che “la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali” tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il lavoro agile prevede lo stesso trattamento economico garantito al lavoro in presenza; è del tutto evidente però che nelle giornate effettive di smart working, ovvero, svolte senza vincolo di orario, non è possibile riconoscere le indennità legate all’orario di lavoro come, ad esempio, lo straordinario. Nel caso del lavoro da remoto, che ha invece gli stessi vincoli orari del lavoro in presenza, sono ammessi anche tutti gli istituti collegati all’orario.Importante sottolineare che lo smart working può essere regolarmente svolto anche durante la quarantena e che non può essere considerato un modo per aggirare l’obbligo vaccinale: vigono, per i lavoratori a distanza, le stesse disposizioni normative a cui sono sottoposti tutti gli altri lavoratori. Il documento si conclude con l’esplicita raccomandazione a ricorrere al lavoro agile “per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza” e ricorda la necessità, da parte del datore di lavoro, di “garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività” sia per quanto riguarda l’uso delle apparecchiature che la modulazione dei tempi di lavoro.

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