NOVITA’ 2022 SICUREZZA SUL LAVORO

INTRODUZIONE

La definitiva conversione in legge del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), consegna, nella disamina degli artt. 13 e 13 bis, un quadro di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele di prevenzione sostanziali. Inoltre, per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni, è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

L’ampiezza dell’intervento normativo opera contemporaneamente su cinque pilastri:

  • implementazione delle attività formative e di addestramento;
  • funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del Preposto;
  • estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle competenze di vigilanza e ispezione;
  • potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
  • il rilancio degli organismi paritetici.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia; verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Coinvolgimento in piena equiparazione del Datore di Lavoro ai Dirigenti e ai Preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica, e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti, esattamente secondo quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni.

Si stabilisce in primo luogo che l’addestramento consiste in una prova pratica: per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPC/DPI; esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza; obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

Sanzioni: applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

PREPOSTO

Si interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificarne le funzioni, che nel sistema di gestione aziendale assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente).

Si stabilisce l’obbligo per Datore di Lavoro e Dirigenti di individuare il preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi DPC/DPI messi a loro disposizione.

Quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai DPC/DPI, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto è prevista l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro. L’incarico e responsabilità si attua anche per le attività svolte in appalto o subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

SOSPENSIONE DELL’IMPRESA

La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione per l’adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare, come sottolineato dall’INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.

Per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge prevede anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

In questo modo rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con l’estensione alla generalità dei soggetti operanti in azienda (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative).

Il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al Rischio d’Amianto, eliminato dal D.L. n. 146/2021, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.

Nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il Datore di Lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Il D.L. n. 146/2021 ricolloca l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sebbene rispettoso del dettato costituzionale di cui all’art. 117 Cost.

Infatti, si riscrivono i contenuti essenziali dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che la vigilanza sia svolta in modo paritario dall’ASL competente per territorio e dall’INL mediante le sue sedi territoriali.

ORGANISMI PARITETICI

Si prevede l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

  • imprese aderenti al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST);
  • rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg

https://studio81-adr.it/sospensione-attivita-imprenditoriale/

https://studio81-adr.it/blog/