Lo scorso settembre è stato varato Il Decreto Ministeriale 146/2021 che ha introdotto importanti novità nella gestione della Sicurezza, tra le quali la formazione degli addetti al servizio antincendio, e con questo articolo entriamo un po’ più nel dettaglio.

Innanzitutto, a far data del 4 ottobre 2022 cambiano le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio che conoscevamo in favore di una suddivisione in Livelli:

  • Livello 1 (ex Rischio basso)
  • Livello 2 (ex Rischio medio)
  • Livello 3 (ex Rischio alto)

SOGGETTI FORMATORI

Sono ammessi dal Decreto Ministeriale per l’erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio:

  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Soggetti pubblici e privati
  • Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l’attività di formatore

metodologie didattiche

Il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d’aula). Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stato eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEI CORSI

Per gli addetti delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

Per gli addetti delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Per gli addetti delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a:

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

ANNOTAZIONI

Il Decreto precisa che i corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023.

Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.

Inoltre, per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.

Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA E PARTE PRATICA

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  • aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti

Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  • aver frequentato il corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139)
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

Per chi non ha il diploma: si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all’anno di docenza.

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE PRATICA

Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri, senza alcun prerequisito

  • documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto)
  • aver frequentato il corso di formazione per docenti pratici di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel ruolo dei capi reparto o dei capi squadra

Come già espresso in un nostro precedente blog (https://studio81-adr.it/tusl-2022/), importanti sono state le novità introdotte. Pe ulteriori approfondimenti in materia del Decreto Ministeriale e Conversione in Legge: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/20/21A07536/sg

Il nostro studio, assieme ai suoi collaboratori, è a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. (https://studio81-adr.it/blog/)